Viste le recenti normative che disciplinano in materia energetica, Il Nostro Staff altamente qualificato rilascia Attestati di Qualificazione Energetica degli edifici, necessari per usufruire delle detrazioni fiscali.
L’Attestato di Qualificazione Energetica è un documento che attesta lo stato di salute dell’edificio, ne svela eventuali migliorie in termini di interventi necessari al miglioramento delle prestazioni energetiche e in un futuro non lontano sarà necessario è obbligatorio anche nella compra/vendita di immobili.
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Normative Biomassa

Legge finanziaria 2008
Agevolazioni fiscali per gli immobili e per il risparmio energetico

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
Ricordiamo le numerose le misure per la casa e il risparmio energetico:

Proroga detrazione Irpef 55% riqualificazione energetica
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui.
Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

Detrazione del 55% anche per la sostituzione di caldaie non a condensazione
La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009.

La caldaia a pellet si configura inoltre come uno strumento per la produzione del calore per il quale non è direttamente prevista la detrazione (cosa invece lecita direttamente per pannelli solari, caldaie a condensazione e non, sostituzione di infissi) ma che in base all’articolo 3.1 della circolare n. 36 del 31 maggio 2007 emanata dall’Agenzia delle Entrate viene fatta rientrare negli interventi compresi nel comma 344 della finanziaria 2008.

3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)
344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e’ di 100.000 euro.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all’allegato
C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, e’ definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Sulla base della definizioni contenute nell’allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantita’ di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo”.
Il risparmio e’ misurato in base agli indici riportati nella tabella dell’allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio e’ classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui e’ situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l’intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le “parti o unita’ di edifici esistenti”. La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l’indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. Data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla
prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi. 

Per avere la detrazione del 55% delle spese sostenute per l’istallazione di una caldaia a pellet ci si può rivolgere, ad esempio ma non solo, ad un ingegnere iscritto all’albo professionale per la redazione dell’AQE (attestato di qualificazione energetica) necessario per usufruire della detrazione stessa.



immagine-det1Installazione di caldaia a biomassa
Agevolazione fiscale (detrazione Irpef/Ires): 55% ripartita in 5 anni
(quote annuali di pari importo)
Termine ultimo di sostenimento della spesa: 31 dicembre 2010
Spesa massima: 181.818 €
Detrazione Irpef/Ires massima: 100.000 €

Requisiti  necessari:

Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l’intervento realizzato ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNIEN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni dell’imposta sul reddito di cui di cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica conseguente all’installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all’art. 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.



immagine-solare2Installazione dei pannelli solari
Agevolazione fiscale (detrazione Irpef/Ires): 55% ripartita in 5 anni
(quote annuali di pari importo)
Termine ultimo di sostenimento della spesa: 31 dicembre 2010
Spesa massima: 109,090,90 €
Detrazione Irpef/Ires massima: 60.000 €

Requisiti necessari:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali
componenti.



Immagine-caldaia-condensazione1Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione
Agevolazione fiscale (detrazione Irpef/Ires): 55% ripartita in 5 anni (quote annuali di pari importo)
Termine ultimo di sostenimento della spesa: 31 dicembre 2010
Spesa massima: 54.545,45 €
Detrazione Irpef/Ires massima: 30.000 €

Requisiti necessari:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn [...];
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Per i soli interventi di sostituzione con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

3. Rientra nell’ambito degli interventi [...] anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici a impianti individuali autonomi.



immagine-pompa-di-caloreInstallazione di pompe di calore
Agevolazione fiscale (detrazione Irpef/Ires): 55% ripartita in 5 anni (quote annuali di pari importo)
Termine ultimo di sostenimento della spesa: 31 dicembre 2010
Spesa massima: 54.545,45 €
Detrazione Irpef/Ires massima: 30.000 €

Iter Burocratico
Come per la detrazione del fiscale del 36%, per usufruire della detrazione del 55% non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è necessario informarsi presso il comune di appartenenza,  se sono  in vigore delle leggi che  è obbligatorio presentare al comune stesso, come la DIA o la comunicazione alla ASL.
Per poter fruire del 55% è necessario essere in possesso di alcuni documenti:
L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che l’intervento eseguito e i materiali utilizzati sono conforme alle regole vigenti richiesti dalla normativa.
L’attestato di certificazione energetica dell’edificio, ovvero un attestato che indichi i dati sull’efficienza energetica  dell’edificio. Deve essere redatto secondo lo schema dell’allegato A del decreto attuattivo e con le modalita dell’artico 6 del Dlgs 192/2005. Tuttavia è necessario informarsi presso la provincia o la regione di appartenenza, per predisporre anche la certificazione secondo le disposizioni locali richieste.
Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati secondo lo schema dell’allegato E del 19-02-2007.
Per gli impianti realizzati dopo il 1 gennaio 2008 e riguardanti l’installazione dei pannelli solari e l’installazione di caldaie a condensazione di potenza inferiore ai 100 kW è sufficiente compilare una scheda informativa semplificata ( l’allegato F del decreto), direttamente sul sito dell’ENEA, senza avere bisogno di un tecnico abilitato.
Il pagamento dell’intero intervento deve essre pagato a mezzo bonifico, e deve essere indicata distintamente la spesa sostenuta per il materiale e per la manodopera. Nel bonifico bancario deve essere indicata come causale la legge di riferimento dell’intervento, il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita iva del soggetto beneficiario. L’obbligo del pagamento con bonifico bancario è escluso solo in casi particolari. Per maggiori informazioni rivolgersi al sito dell’ENEA.
Dopo l’intervento eseguito sull’immobile, bisogna trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i seguenti documenti:

  • L’allegato A del decreto, ovvero la certificazione energetica dell’edificio
  • L’allegato E del decreto, ovvero la scheda informativa
  • L’allegato F del decreto, solo per i pannelli solari, compilata via telematica sul sito dell’ENEA
  • Le spese sostenute sono detraibili in 5 anni.
  • Per i lavori che proseguono oltre il 2010, è necessario inviare anche una comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo un modello scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essre inoltrata sempre entro i 90 giorni dalla fine dei lavori e non più tardi del 31 marzo 2009.

Questa semplice guida non è esaustiva , ma solo indicativa, per maggiori informazioni consultare il sito dell’ENEA.



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